L’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento della diffusione del virus Covid19 hanno fermato o rallentato le attività di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, richieste dalla normativa.
Con le novità apportate dall’aggiornamento del Protocollo condiviso di sicurezza per il contenimento della Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile e le FAQ del Ministero del Lavoro, è ora necessario recuperare la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia.
Nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” al punto 10 dedicato a spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione, non è più indicato che il mancato aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non avrebbe comportato l’impossibilità di continuare lo svolgimento della specifica mansione.
Rimane invariato, come stabilito dal DPCM del 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
Di conseguenza si evince che, a partire dal 6 aprile 2021, è necessario recuperare il prima possibile la formazione scaduta durante il periodo di pandemia.
A conferma, è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con le FAQ sul sito istituzionale:
“In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?
No. Infatti, il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che “sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.
Consigliamo quindi di procedere il prima possibile con l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza.