Il Decreto PNRR-bis introduce una serie di modifiche al regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, INL fa chiarezza
L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) il cosiddetto Decreto PNRR-bis, introduce modifiche significative all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo al regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Le indicazioni riguardano l’importo delle ammende, ipotesi di recidiva e aggravanti per sfruttamento dei minori.
Il Decreto PNRR-bis, ripristina la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda per somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Calcolo importo per le sanzioni
INL con la nota n. 1133/2024 richiama l’art.1 comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 che prevedeva aumenti del 20% e del 30% delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. A ciò, si aggiunge l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero prevista dal DL 19/24. La maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 (clicca qui per visualizzare l’allegato alla nota di INL).
Inoltre, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (Decreto Deleghe in materia di occupazione), anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Recidiva
Quanto al tema della recidiva, INL riconosce una sovrapposizione di norme:
- art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
- il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
Ciò significa che:
- la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”.
- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà applicazione anche nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.
Aggravanti per sfruttamento dei minori
INL segnala di mettere in connessione la rimodulazione delle sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori.
In caso di sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a n. 18 mesi e l’ammenda è aumentata di n. 6 volte in più. Ora che non si prevede più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria fa sì che le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitino ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.
Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.
Fonte Nota n. 1133/2024 di INL