SICUREZZA SUL LAVORO: MODIFICHE AL DECRETO 81/08 – FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E IL RUOLO DEL PREPOSTO

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La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Testo Legge 17 dicembre 2021, n. 215 

Le modifiche hanno l’obiettivo di rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare le azioni di prevenzione con:– una implementazione delle attività formative e di addestramento;– l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;– l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;– la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;– il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Le modifiche in materia di formazione e addestramento

  • Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
    1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • Addestramento dei lavoratori: la prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale consiste nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • Obbligo della formazione per i datori di lavoro: la norma prevede per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ruolo del preposto e formazione

  • L’art. 18 del decreto 81/08 è integrato con un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro, ovvero individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
  • Per quanto riguarda i contratti di appalto, sarà integrato l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del proprio personale che svolge la funzione di preposto.
  • In attesa dell’accordo Stato Regioni per la riforma della formazione, entro giugno 2022, è stato stabilito che i corsi base e di aggiornamento per preposti dovranno essere svolti interamente in modalità presenza e dovranno essere ripetuti, con cadenza almeno biennale.

Sospensione dell’impresa

La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.

  • Per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.  In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
  • Per quanto riguarda la durata della sospensione dell’attività, il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.
  • Per tutelare i lavoratori, oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare, nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

Ispettorato del lavoro

Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte: Senato – Disegno di legge ed emendamenti D.L.146/2021

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