Pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa.
Febbraio 2024: Revisione Direttiva Cancerogeni
In Gazzetta la LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 che delega il governo al recepimento di 19 direttive + 4 regolamenti europei, con entrata in vigore dal 10 marzo 2024.
Segnalati all’art. 8 della Legge, i criteri che il Governo dovrà seguire per recepire la Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro.
Nell’attuare la nuova Direttiva 2004/37/CE, il Governo dovrà tenere conto dei criteri indicati dalla Direttiva stessa. Inoltre, dovrà apportare modifiche alla normativa vigente. Si chiede quindi che l’atto di recepimento della Legge Europea:
- coordini la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro
- aggiorni l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.
In particolare, il Parlamento prevede obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici, richiedendo anche l’ascolto della comunità scientifica.
Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 giugno 2023 ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023.
La delega riguarda (tra le altre) anche il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
La Direttiva dovrà essere recepita dall’Italia entro il 5 aprile 2024.
Il testo nasce per far sì che le leggi italiane si adattino più velocemente a quelle europee, evitando così sanzioni e agevolando la risoluzione di procedure in corso.
Le principali modifiche alla Direttiva sugli agenti cancerogeni mutageni
Attraverso le modifiche effettuate, sono introdotte diverse novità di cui le principali:
- Il titolo della Direttiva 2004/37/CE si modifica, introducendo, accanto, ad agenti cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione
- Parimenti agli agenti cancerogeni e mutageni, sono riportate le definizioni per sostanza tossica per la riproduzione:
- «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B (H360) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
- «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»
- La logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni: sostituzione/eliminazione, ricorso a sistemi chiusi, riduzione al minimo dei lavoratori esposti, valutazione dell’esposizione per la verifica del rispetto dei valori di esposizione professionale
- Formazione periodica per i lavoratori esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Elenco sostanze pericolose
Il nuovo allegato III della Direttiva 2022/431, modifica: Benzene (CAS 71-43-2).
Parallelamente, la stessa Direttiva aggiunge, tra le altre, diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, se presente, un valore limite espositivo, e le osservazioni del caso:
- Acrilonitrile (CAS 107-13-1)
- Composti del nickel
- Piombo inorganico e suoi composti
- N,N-dimetilacetammide (CAS 127-19-5)
- Nitrobenzene (CAS 98-95-3)
- N,N-dimetilformamide (CAS 68-12-2)
- 2-metossietanolo (108-86-4)
- 2-metiossietil acetato (CAS 110-49-6)
- 2-etossi etanolo (CAS 110-80-5)
- 2-acetato di 2-etossietile (CAS 111-15-9)
- 1-metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4)
- Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido di mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)
- Bisfenolo A
- Monossido di carbonio
Per piombo e i suoi composti ionici, l’allegato III bis, introduce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria.
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