Il DVR è uno strumento indispensabile per la prevenzione e protezione dai rischi, per evitare infortuni o l’insorgenza di malattie professionali e deve essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario
Lo stabilisce l’art.29 del D.Lgs.81/08: la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia di aggiornamento del DVR. In particolare la Cassazione Penale, Sez. IV 30 agosto 2018 n. 39283 ha sancito che “concezione che di esso si ricava dalla legge” è che “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa.”
E ancora, con la Cassazione Pena del 27 luglio 2017 n. 37412 “lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Di seguito riportiamo una sentenza recente sul mancato aggiornamento del DVR a seguito di infortuni sul lavoro.
Nella sentenza della Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13199, la giurisprudenza conferma la condanna per il reato di lesioni colpose ai danni del Vice Presidente e CEO di una società datrice di lavoro di una lavoratrice assunta per la mansione di addetta alla ristorazione all’interno di un autogrill.
La lavoratrice accusa lesioni da cui deriva una malattia della durata di circa 156 giorni – diagnosi frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente dello stesso per essere scivolata nel punto di passaggio tra l’area del bancone ed il luogo – sito nel retro – dove erano preparate le vivande.
Gli ambienti erano separati da una porta a soffietto e collocati su piani diversi: perciò nel punto di passaggio era stata collocata una rampa dotata di tappetino antiscivolo. Il tecnico della prevenzione individuava la causa dell’incidente nella perdita di aderenza dovuta anche all’usura del tappetino antiscivolamento per effetto del tempo.
Sentenza: violazione dell’art.29, comma 3, D.Lgs.n.81 del 2008, avendo omesso di rielaborare un nuovo documento per la valutazione dei rischi successivamente alla verificazione di due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verificazione uguali. Inoltre, la Cassazione aggiunge che, “inoltre, la lavoratrice non indossava scarpe antinfortunistiche, dispositivo menzionato nel DVR e non previsto nella misura in cui le c.d. “cadute in piano” ovvero le “cadute di oggetti dall’alto” avrebbero rappresentato un pericolo poco rilevante.”
Fonte Corte di Cassazione