Imballaggi: pubblicata la guida CONAI 2024 per la regolamentazione del contributo ambientale

Contenuti dell'articolo

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Dettagliate le disposizioni per la corretta applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi

Principali novità della guida CONAI 2024

Di seguito evidenziamo le principali novità : 

  • Valori 2024 del contributo Conai: nella guida, sono riportati i valori di contributo in vigore dal 01 gennaio 2024 e le modifiche che decorreranno a partire dal 01 aprile 2024 (vedi news Dal 01 aprile 2024 aumento del contributo CONAI per gli imballaggi in plastica, carta e alluminio)
  • Import di merci imballate/imballaggi pieni (modulo 6.2): i valori 2024 di riferimento per l’applicazione delle procedure semplificate per l’approvvigionamento da fuori Italia di merci imballate, cosiddetti “imballaggi pieni”, sono i seguenti:
    – per importazioni di prodotti alimentari imballati – calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore complessivo delle merci imballate: 0,11% dal 01 gennaio 2024 che poi passerà a  0,15% dal 01 aprile 2024
    – per importazioni di prodotti NON alimentari imballati – calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore complessivo delle merci imballate: 0,06% dal 01 gennaio 2024 che poi passerà a 0,15% dal 01 aprile 2024
    – calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci – forfait tara: 69 euro/tonnellata dal 01 gennaio 2024 che poi passerà a 98 euro/tonnellata dal 01 aprile 2024
  • Import di merci imballate/imballaggi pieni (modulo 6.2 – calcolo forfetario sul fatturato): in alternativa al punto sopracitato, l’approvvigionamento da fuori Italia di merci imballate/imballaggi pieni da parte di aziende con un fatturato fino a 2.000.000 di euro può essere gestito anche con la presente procedura che consente di determinare il contributo dovuto a Conai sulla base del fatturato di cui all’anno precedente.

  • Etichette in alluminio, carta, plastica (calcolo forfetario – modulo 6.14) : le nuove aliquote 2024 sono dettagliate dalla Guida Conai – pagina 252

  • Export di imballaggi vuoti e/o pieni:  nel capitolo ESPORTAZIONE sono descritte le 5 procedure attive che rendono possibile il rimborso o l’esenzione del contributo per le attività di spedizione fuori Italia degli imballaggi.
    In particolare, ricordiamo la procedura descritta al paragrafo 7.5 per i soli imballaggi pieni/merci imballate (pag. 83 Guida Conai) aggiornata aumentando la platea dei soggetti che ne possono usufruire e la procedura descritta al paragrafo 7.4 (pag. 85 Guida Conai) che fino ad oggi era dedicata esclusivamente agli imballaggi vuoti ma che ora viene estesa anche alle merci imballate/imballaggi pieni  e che può diventare un’efficace semplificazione della gestione delle spedizioni fuori Italia. Inoltre, è necessario rispondere a tutti i requisiti precisati nella circolare di CONAI 2021 aggiornata ad oggi.

  • Semplificazioni per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti: la Guida Conai 2024 introduce nuove semplificazioni procedurali in riferimento agli adempimenti dovuti dai “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.
    Precisiamo che, per piccoli commercianti di imballaggi vuoti si intendono i soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite-peso di 150 tonnellate per ciascun materiale di imballaggio (carta e plastica, che presentano più fasce contributive, il limite è da intendersi come complessivo di tutte le fasce).
    Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa),in vigore dal 2019,  i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI. Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del Contributo, il “piccolo commerciante” deve indicare la seguente dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”. 
    Dal 1° gennaio 2024, CONAI ha introdotto un’ulteriore agevolazione per il “piccolo commerciante” che acquista all’estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale, consentendogli di dichiarare al CONAI il Contributo in base alle importazioni di imballaggi vuoti effettuate in un determinato periodo (anno, trimestre o mese) ed evitare di quantificare di volta in volta il Contributo nelle fatture emesse in relazione alla “prima cessione” di detti imballaggi importati.
  • Novità per gli imballaggi in “cellophane”: con il termine generico “cellophane” si intendono gli imballaggi derivanti da modifiche chimiche della cellulosa (materiali plastici o bioplastici) o da modifiche fisiche, quali la cellulosa rigenerata; in relazione alle richieste di chiarimento giunte al Consorzio su tali materiali,  a decorrere dal 01 aprile 2024 :
    – se l’imballaggio è biodegradabile e compostabile secondo la norma UNI EN 13432:2002, si applicherà il contributo Conai per la bioplastica
    – se l’imballaggio in materiale plastico non ha le caratteristiche di cui al punto precedente, si applicherà il contributo Conai per la plastica
    – se l’imballaggio è costituito da cellulosa rigenerata, nessun contributo Conai verrà applicato (indipendentemente dalla biodegradabilità) in quanto tale materiale non risulta coperto dal Sistema Consortile Conai- Consorzi di Filiera  

Per maggiori dettagli rimandiamo alla Guida integrale.

Ricordiamo che la disciplina Conai è di natura nazionale e pertanto i termini di “importazione” e di “esportazione” si riferiscono alle attività di ingresso e di uscita dal territorio italiano.

Fonte “Guida Conai 2024”

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