Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato RENTRI, ad oggi le date di avvio del registro e le modalità di funzionamento non sono ancora definite.
RenTRi (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico.
Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Quali sono i soggetti obbligati al RENTRi?
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Struttura del Registro
Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:
- Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).
Tempistiche di adeguamento dalla pubblicazione del Decreto attuativo
Dalla data di entrata in vigore del Regolamento le tempistiche per l’iscrizione sono:
- a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.
Fonte: Mase e schema di “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”.
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Corso di formazione RENTRI
Adempimenti, tempistiche e modalità operative
La disciplina RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) è entrata in vigore il 15 giugno 2023 con il DM del MASE n. 59/2023.
I nostri corsi di formazione si pongono l’obiettivo di formare tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti aziendali alla luce delle novità normative introdotte dal RENTRI. Saranno fornite indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi documentali e relative istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registro di carico/scarico e formulario (FIR).