D.Lgs Semplificazione controlli sulle imprese. Cosa prevede la legge 103/2024?

Il nuovo Decreto Legislativo del 12 luglio 2024 n. 103 semplifica i controlli sulle attività economiche. Alcune novità del decreto, il rischio basso, i commenti delle parti sociali e la Nota INL n. 1357 del 31 luglio 2024.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103, che riporta la “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge annuale per la concorrenza.

Il provvedimento riguarda anche i controlli per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ad un nuovo sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio.

Il nuovo decreto entra in vigore il 2 agosto 2024 e si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche (le attività che consistono nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato) svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Oltre alla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche, il Decreto contiene riferimenti anche alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

  • Il  nuovo Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica
  • Le violazioni di sicurezza sul lavoro che restano escluse dai casi in cui si applica la nuova “Diffida” amministrativa

Controlli alle attività economiche D.Lgs 103/2024: cosa cambia?

  • Art. 2 – “Controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni
  • Art. 5 – Impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria
  • Art. 2 – Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
  • Art.3 – Introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un bollino certificativo “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto.
  • Art. 5 – Periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro
  • Art. 6 – Introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata
  • Art. 7 -Meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale.

Timeline della semplificazione nei controlli delle imprese

  • Entro 60 giorni dall’attivazione del decreto (e quindi dal 01 ottobre 2024), da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, verrà elaborato un modello unificato per catalogare i controlli esistenti. Questo schema servirà a censire e pubblicare sul web, entro i successivi 150 giorni, tutti i controlli che le amministrazioni hanno il compito di gestire
  • Entro il 30 giugno 2025, le amministrazioni dovranno fare un bilancio dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, considerando i risultati e la natura dei soggetti controllati. Questa analisi verrà inviata al Dipartimento per decidere se mantenere, modificare o rimuovere determinati controlli
  • Entro il 30 ottobre 2025, sarà stilato un report che sintetizza i risultati, identificando sovrapposizioni o duplicazioni. Questo documento verrà poi inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri competenti, proponendo possibili eliminazioni o modifiche ai controlli, come l’introduzione di verifiche periodiche o la sospensione temporanea di alcune di esse.

Art. 3 del D.Lgs n. 103/2024- Sistema di identificazione del rischio

Le norme sui controlli alle imprese si basano innanzitutto sulla profilazione del rischio violazioni presentato da ogni azienda.

All’articolo 3, la sicurezza sul lavoro compare insieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica” e per i quali si introduce il bollino certificativo di cosiddetto “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.

Il sistema volontario di valutazione del rischio è basato sulle seguenti aree di interesse:

  1. protezione ambientale;
  2. igiene e salute pubblica;
  3. sicurezza pubblica;
  4. tutela della fede pubblica;
  5. sicurezza dei lavoratori.

Gli operatori saranno divisi in classi di rischio che dipenderanno da una serie di parametri. Alcuni generali, legati al settore economico dell’attività e alle dimensioni dell’impresa; altri individuali.

In base al comma 3 dell’articolo 3 per la determinazione del rischio basso di impresa da certificare con apposito bollino, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero:

  • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  • altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

In base al comma 4, il Report certificativo del basso rischio di attività viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

Sempre l’articolo 3 prevede al comma 2 che per ogni ambito, quindi anche per la sicurezza sul lavoro, l’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e’ associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con Decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate. Decreti che dovranno individuare gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

In base al comma 3 dell’articolo 3 per la determinazione del rischio basso di impresa da certificare con apposito bollino, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero:

  • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;

  • altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

In base al comma 4, il Report certificativo del basso rischio di attività viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi nominati al comma 4. L’Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

In base al comma 7 dopo il rilascio del Report, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e’ immediatamente revocato se ne dà comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.

“Errore scusabile”: diffida amministrativa non applicabile alle violazioni di sicurezza sul lavoro

Il Decreto sancisce l’istituzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale.

Il meccanismo disegnato dal Decreto 102 prevede che l’organo di controllo:

  • Nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili che prevedano violazioni per le quali è prevista sanzione amministrativa non superiore nel massimo a cinquemila euro
  • può inviare una diffida l’interessato a porre termine alla violazione e a rimuovere le conseguenze dell’illecito

Ma l’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Mancato adempimento della diffida amministrativa

Ulteriormente l’articolo 6 al comma 3 specifica che il Report certificativo, può essere revocato per le seguenti motivazioni:

  • Mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida, ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Sull’argomento sono intervenuti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro co nota n. 1357 destinata ai propri Ispettori per la programmazione delle attività di vigilanza e la CGIL che commenta le nuove disposizioni.

Fonte D.Lgs 103/2024Nota INL n. 1357

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