Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il PNRR2 in vigore dal 1° maggio 2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.
Con nota del Ministero del Lavoro del 2 maggio, comunicata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2022 il Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, secondo Decreto attuativo del PNRR.
Con il PNRR 2, il Governo vuole realizzare le pietre miliari e gli obiettivi di giugno 2022.
ll decreto PNRR 2 contiene importanti novità anche per i datori di lavoro del settore privato tra cui il portale nazionale del lavoro sommerso, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’esecuzione del PNRR e certificazione di parità di genere.
Portale nazionale del sommerso
L’art. 19 del decreto-legge n.36/2022 modifica l’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante norme di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, prevedendo la costituzione di un portale nazionale unico chiamato “Portale nazionale del sommerso” (PNS).
Il portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e raccoglierà gli esiti delle attività ispettive degli Enti elencati di seguito, in materia di violazione per il lavoro sommerso, lavoro in generale e legislazione sociale:
- Ispettorato Nazionale del lavoro
- INPS
- INAIL
- Carabinieri e Guardia di finanza
L’obiettivo del Governo è quello di sviluppare il portale PNS al fine di permettere una programmazione efficace ed efficiente dell’attività ispettiva. Continuando a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale grazie alla condivisione dei verbali ispettivi e a tutti i provvedimenti delle attività di vigilanza, in aggiunta agli atti relativi ad eventuali contenziosi.
Salute e sicurezza nell’attuazione del PNRR
L’art. 20 del decreto PNRR 2 supporta il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre infortuni e malattie professionali.
E’ previsto che l’INAIL promuova l’adozione di protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione degli interventi del PNRR con lo scopo di attivare:
- Programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza per qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori. Fatti salvi gli obblighi formativi di legge a carico del datore di lavoro
- Progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche come la robotica, gli esoscheletri, la sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata
- Sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze
- Campagne di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Certificazione della parità di genere
Inoltre, il legislatore torna sul tema della parità di genere prevedendo, all’art. 34 del suddetto Decreto le seguenti modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per i quali non entreremo in questa sede nel dettaglio.
Fonte Governo