Pubblicate dai Vigili del Fuoco una nota e una circolare 8 novembre 2021 con primi chiarimenti sul Dm 3 settembre 2021 Decreto Minicodice.
In GU n. 259 del 29/10/2021 è stato pubblicato il Decreto Minicodice che entrerà in vigore 1 anno dopo la sua pubblicazione e abroga definitivamente il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 10 marzo 1998 in riferimento ai “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che svolgono nei luoghi di lavoro come definiti nel 81/08 ad esclusione delle attività che si svolgono in cantieri temporanei o mobili.
ll decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica ha pubblicato la circolare DCPREV 16700 del 08/11/2021 con cui sono state indicate le caratteristiche del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati, al fine di uniformare l’applicazione su tutto il territorio nazionale:
- I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;
- I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale
La circolare dei VVF ricorda come siano quattro i casi previsti dal Dm 3 settembre 2021:
- casi dove restano primari le regole tecniche di prevenzione incendi;
- rischio basso e misure indicate nell’allegato I del Dm 3 settembre;
- casi dove non sono applicabili regole tecniche e allegato I, e quindi vige il Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015;
- Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 che resta applicabile in ogni caso anche nei luoghi a rischio basso.
La circolare evidenzia che: “si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare”.
Il documento affronta poi – oggetto dell’allegato I – i luoghi di lavoro a basso rischio:
- affollamento complessivo < 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva < 1000 m²
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- luoghi in cui non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.
“Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere”:
a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti”.
Fonte Vigili del Fuoco