Gli obblighi del gestore in aziende soggette a direttiva SEVESO.
Attraverso il D.Lgs. 105/2015, l’Italia ha recepito la Direttiva Seveso Ter (2012/18/UE). Questa direttiva è relativa alle politiche in materia di prevenzione di grandi rischi industriali. Pertanto, anche la norma di recepimento è fondamentale per la gestione della sicurezza in aziende a rischio di incidente rilevante. Come fatto dal D.Lgs. 81/08 per sicurezza sul lavoro e dal D.Lgs 152/2006 per l’ambiente, il D.Lgs. 105/2015 ha il compito di rappresentare un unico riferimento normativo per la materia di competenza. Tra gli obiettivi della nuova edizione della Direttiva Seveso, i principali sono un maggiore coinvolgimento dei cittadini e l’implementazione di diversi elementi scaturiti dalle precedenti edizioni. Inoltre il Decreto introduce diverse innovazioni, tra cui:
- Introduzione di modulistica unificata a livello nazionale per la trasmissione, da parte del Gestore, della notifica e delle altre informazioni;
- Rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso un’attenta pianificazione/programmazione delle ispezioni negli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR);
- Rafforzamento delle misure necessarie a garantire il maggior numero di informazioni al pubblico e a permettere la partecipazione ai processi decisionali.
Oltre agli elementi di cui sopra, ve ne sono alcuni che meritano un approfondimento. Tra questi, sicuramente c’è la gestione della formazione ed informazione dei lavoratori (interni ed esterni) oltre che dei visitatori. Analizziamo dunque i contenuti dell’allegato B, Appendice 1 del D.Lgs. 105/2015, che tratta proprio degli obblighi in questo ambito.
Le attività di informazione, formazione ed addestramento nella Direttiva Seveso Ter
Ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e conseguentemente della Direttiva Seveso Ter, grande responsabilità in materia di formazione ed informazione viene riconosciuta al Gestore dell’impianto. Nella fattispecie, essi devono individuare e mettere in atto tramite procedure scritte le modalità che, comunque in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed al D.M. 10 marzo 1998, meglio soddisfino i fabbisogni nell’ambito dell’informazione e formazione completandoli con misure comprendano la trattazione di:
- Cause di eventuali incidenti che possano costituire un pericolo grave per l’uomo e l’ambiente;
- Misure di prevenzione e protezione per il controllo del rischio di incidente rilevante;
- Comportamenti da adottare in riferimento alla valutazione dei rischi effettuata in azienda ed agli scenari incidentali individuati all’interno del Rapporto di Sicurezza.
Tutte le attività di questo tipo devono essere erogate da “Istruttori”, vale a dire da personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, selezionato dal Gestore.
Quali sono però gli obblighi riguardanti ogni tipologia di attività? Analizziamoli brevemente.
A. Le attività di informazione previste dal D.Lgs. 105/2015
Per capire di cosa trattino le attività di informazione, può essere utile partire dalla definizione contenuta nel D.Lgs. 81/08. Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante. A livello pratico e generale, ogni lavoratore presente in stabilimento deve essere informato su rischi e misure messe in atto per prevenirli e monitorarne le conseguenze.
Per ottemperare a tale obbligo, è necessario che il Gestore provveda, per i propri dipendenti, a:
- Consegnare ai lavoratori il materiale informativo. Esso è rappresentato da a) sezioni del Modulo previsto dall’All. 5 di cui all’art. 23 del D.Lgs. 105/2015, b) schede di sicurezza di sostanze e miscele pericolose rientranti nella disciplina del Regolamento REACH, c) estratto dei risultati delle analisi e delle valutazioni in ambito di sicurezza sul lavoro e d) estratto del Piano di Emergenza Interno (PEI);
- Organizzare a cadenza trimestrale incontri con i lavoratori per illustrare le informazioni, verificarne la comprensione e raccogliere spunti per le informazioni future. Obbligatorio per il Gestore è conservare la documentazione relativa a tali incontri, compresi gli esiti delle prove di apprendimento. Inoltre, è necessario che il contenuto degli incontri non sia ripetuto ciclicamente ma piuttosto inserito in programmi a lungo termine nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
La disciplina dell’obbligo di informazione presenta sostanziali differenze per quanto riguarda i visitatori occasionali ed i dipendenti di terzi. In merito ai visitatori occasionali dello stabilimento, il Gestore deve:
- Fornire materiale contenente gli aspetti essenziali del PEI e le informazioni previste dall’art. 23 circa il modulo di cui all’All. 5 del D.Lgs. 105/2015;
- Rendere disponibili i nominativi dei responsabili o coordinatori dell’emergenza, le modalità di segnalazione di eventuali situazioni di emergenza, la planimetria con vie di fuga, punti di raccolta e segnali di allarme/cessato allarme.
Infine, per ciò che concerne i dipendenti di imprese esterne, il Gestore ha un obbligo riguardante la vigilanza e la fornitura del necessario supporto documentale alle imprese appaltatrici. Sarà poi compito del Datore di Lavoro/Appaltatore fornire le informazioni consegnate dal Gestore ed organizzare i necessari incontri formativi (anche in questo caso a cadenza trimestrale). Il Gestore vigilerà poi sull’effettivo svolgimento delle attività previste.
B. Le attività di formazione ed addestramento previste dal D.Lgs. 105/2015
In materia di formazione ed addestramento dei lavoratori, al Gestore spetta il compito in identificare il livello di competenza, esperienza ed addestramento necessario per assicurare l’adeguata capacità operativa del personale. Pertanto, il Gestore è tenuto ad organizzare ed erogare specifici percorsi formativi e di addestramento da affiancare a quelli previsti dal D.Lgs. 81/08.
Nella fattispecie, il Gestore deve assicurarsi che ogni lavoratore sia adeguatamente formato ed addestrato su:
- Contenuti del Rapporto di Sicurezza;
- Contenuti generali del PEI e dettagli specifici sulle pertinenze dei singoli lavoratori;
- Utilizzo delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva (DPI e DPC);
- Procedure operative e di manutenzione di impianti e depositi;
- Organigramma relativo alla Politica di Prevenzione di incidenti rilevanti, con specifici ruoli e responsabilità delle figure coinvolte;
- Possibili conseguenze della non corretta osservanza delle procedure di sicurezza.
L’addestramento deve obbligatoriamente essere effettuato attraverso esercitazioni pratiche con periodicità almeno trimestrale ed in affiancamento ad istruttori qualificati. Per quanto riguarda le esercitazioni inerenti all’attuazione del Piano di Emergenza Interno, devono essere predisposte almeno ogni 6 mesi e pianificate in modo da coinvolgere tutti gli operatori interessati.
A livello di contenuto le esercitazioni devono trattare, in relazione anche ai diversi scenari incidentali individuati nel Rapporto di Sicurezza:
- Utilizzo dei DPI (scelta, verifica del corretto uso, conservazione, manutenzione e sostituzione);
- Gestione di situazioni operative anomale;
- Comportamenti in situazioni di emergenza;
- Prove di evacuazione.
Per ciò che riguarda i dipendenti di terzi, gli obblighi in materia di formazione ed addestramento devono essere espletati dai diversi datori di lavoro/appaltatori. Tuttavia, anche in questo caso il Gestore ha degli obblighi riguardanti la vigilanza ed il coordinamento delle attività. Nella fattispecie, il Gestore deve:
- Acquisire la documentazione relativa alle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori effettuata dai datori di lavoro/appaltatori;
- Mettere a punto procedure interne per verificare l’adeguatezza della gestione della formazione da parte delle società terze.
Gli obblighi previsti da D.Lgs. 105/2015 e Direttiva Seveso: il contributo di S.G.I.
In materia di applicazione del D.Lgs. 105/2015, S.G.I. rappresenta sicuramente una scelta di valore per le imprese. Grazie alle competenze complementari del nostro staff, siamo in grado di accompagnare le aziende sia in materia di sicurezza che di formazione degli operatori.
Soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la nostra Società propone un servizio innovativo per l’addestramento degli operatori. Sulla base dei diversi scenari incidentali identificati dal cliente, è possibile usufruire di una squadra di addetti esperti in materia di gestione del rischio di incidenti rilevanti per proporre situazioni pratiche di simulazione di possibili momenti di emergenza. Tutto questo al fine di dare ai partecipanti una visione il più tangibile possibile delle procedure aziendali e di come esse dovrebbero essere messe in atto.
Inoltre, S.G.I. può occuparsi di quanto concerne l’obbligo di informazione attraverso la preparazione di materiale ad hoc per dipendenti, visitatori occasionali e lavoratori di terzi. Proprio per quest’ultima categoria, mettiamo a disposizione dei Gestori il servizio di qualifica delle imprese, che consiste nella verifica da parte dei nostri tecnici qualificati degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le aziende appaltatrici.
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