Covid19: le regole in vigore dal 1° aprile

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, definite le regole in vigore dal 1° aprile per il graduale ritorno alla normalità.

Il Consiglio dei Ministri in data 17 marzo 2022 ha approvato il decreto-legge, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, preservando fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di adottare una o più ordinanze come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 02/2018.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
  5. Temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.

Sintetizziamo le principali misure per datori di lavoro e lavoratori:

Green pass

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.

Proroga fino al 30 aprile 2022 l’applicazione della disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del Green pass, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022 , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Le norme che regolano l’obbligo di esibire e possedere il Green pass sui luoghi di lavoro continuano a non applicarsi ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dal 1 aprile non sarà più necessario esibire il Green Pass rafforzato, per l’accesso a bar e ristoranti all’aperto. Il Green Pass rafforzato sarà ancora richiesto esclusivamente in occasione di feste o eventi che possano causare assembramenti. Dal 1 al 30 aprile, invece, in caso di bar e ristoranti al chiuso è necessario mostrare ancora il Green Pass base.

Per viaggiare a bordo di un autobus, tram o metropolitana dal 1 aprile basterà esibire il Green Pass base indossando la mascherina Ffp2. Stesse regole anche per viaggiare a bordo di una nave, aereo, e treni.

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale fino al 15 giugno sarà per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Fino al 15 giugno vale l’obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

 Per gli over 50 resta linvariato l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, con sanzione di 100 euro per potenziali inadempienti.

Obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Mascherine

Il decreto legge 24/2022 ha stabilito che fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli nei quali è obbligatoria la mascherina Ffp2 ed escluse le abitazioni private, c’è l’obbligo di indossare la mascherina (anche se non è Ffp2).

Smartworking

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno ovvero la possibilità per le aziende di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale tra datore e lavoratore. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Lavoratori Fragili

Proroga fino al 30 giugno della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Decadono le quarantene da contatto

Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione. A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell’ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In sostanza ciò che cambia dal primo aprile sarà il regime per i contatti stretti di positivi: tutti, vaccinati e non, saranno tenuti non più alla quarantena ma all’autosorveglianza, e cioè “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”, fino al decimo giorno successivo “alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

Fonte: Governo

Ti piacciono i nostri contenuti?

Non perderti nessuna novità con la newsletter SGI | Sistemi Gestione Integrata

Appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti normativi e adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione e privacy. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati, conoscere le nostre attività formative ed eventi e condividere le informazioni con i collaboratori.

Iscriviti alla newsletter SGI - sicurezza sul lavoro