Patente a crediti edilizia: cosa fare?

Obbligo di patente a crediti dal 1° ottobre 2024, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili.

In questo articolo riepiloghiamo gli ultimi aggiornamenti.

INL pubblica altre FAQ – per un totale di 12 in merito all’ invio della richiesta, ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.
  • Rilascio ricevute – La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di ricevuta.
  • Accesso al portale e deleghe – Possibilità di accedere al portale di INL con identità digitale. In caso di soggetto delegato l’accesso è permesso anche con proprio SPID o CIE non necessariamente con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti. L’ Ispettorato precisa che al momento non è disponibile un modulo per il rilascio delle deleghe.
  • Soggetti obbligati – INL ricorda che l’obbligo di possedere la patente  vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del TU sulla Sicurezza ( D:Lgs. n. 81/2008).
  • Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento; archeologi che effettuano rilievi in cantiere (l’iscrizione all’albo vale come iscrizione alla CCIAA ).
  • Le operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella mera fornitura e pertanto le aziende che svolgono tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
  • Consorzi – Solo i consorzi stabili, dotati di autonoma personalità giuridica sono tenute a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Viceversa i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenute al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione SOA in possesso delle imprese consorziate
  • Verifiche su subappaltatori – Le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche sulle imprese esecutrici in subappalto. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €.

INL pubblica le prime 4 FAQ.
  • Con la prima si chiarisce chi può fare l’autocertificazione mediante PEC e fino a quando. L’autocertificazione con la PEC può essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili, salvo l’obbligo di inoltrare l’istanza tramite portale entro il 31 ottobre
  • La seconda conferma l’irrilevanza della categoria SOA in classifica pari o superiore alla terza
  • la terza precisa che in caso di presenza di più datori di lavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti – DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda
  • con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro: posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di lavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che  la né autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. 

Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

INL prevede un regime transitorio che consente già da ora alle imprese e lavoratori autonomi, di inoltrare tramite pec all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (corredata dal documento d’identità del dichiarante) che avrà efficacia dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro la medesima data (31 ottobre). 
Quindi, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Tutorial e istruzioni operative per l’accesso al sito di INL e il rilascio della patente a crediti

INL pubblica le istruzioni tecniche e i video tutorial per l’accesso al portale e richiedere la patente a crediti:

Tutorial per l’accesso del Legale Rappresentante

Tutorial per l’accesso del Delegato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Tale sistema è volto a qualificare le imprese in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

INL prevede un regime transitorio che consente già da ora alle imprese e lavoratori autonomi, di inoltrare tramite pec all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (corredata dal documento d’identità del dichiarante) che avrà efficacia dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro la medesima data (31 ottobre). 
Quindi, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Quando entra in vigore
la patente a crediti?

Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile fare richiesta per l’ottenimento della patente a crediti.

È stato inoltre chiarito che tra la data di richiesta e l’ottenimento della patente sarà possibile lavorare senza alcun tipo di limitazione.

Chi sono i soggetti obbligati?

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Quali sono i soggetti esclusi?

Sono espressamente escluse dall’obbligo di dotarsi della patente a crediti le seguenti categorie di soggetti: 

  • Coloro che effettuano esclusivamente forniture (senza posa in opera)
  • Coloro che svolgono prestazioni professionali intellettuali (quali architetti, geometri, ecc.) 
  • Le imprese in possesso di certificazione SOA a partire dalla terza classifica in su.

Requisiti per ottenere la
patente a crediti

Per ottenere la patente i soggetti obbligati dovranno essere in possesso di: 

  • Iscrizione alla CCIAA
  • Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, di tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge
  • possesso di DURC (regolarità contributiva) valido
  • DURF (regolarità fiscale), nei casi previsti dalla normativa
  • DVR (valutazione rischi), nei casi previsti dalla normativa
  • Designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nei casi previsti della normativa

Contenuti informativi della patente a crediti

Dopo la presentazione della domanda sul portale INL, la patente è rilasciata e resa disponibile in formato digitale con i seguenti contenuti:

  • Dati identificativi del titolare della patente (persona giuridica; imprenditore individuale o lavoratore autonomo)
  • Dati anagrafici del richiedente
  • Data di rilascio e numero della patente
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio
  • Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  • Eventuali provvedimenti di sospensione della patente
  • Eventuali provvedimenti definitivi cui consegue la decurtazione dei crediti della patente

Modalità di presentazione
della domanda

In attesa delle regole operative e che il portale dell’INL sia online, per il momento le indicazioni sono le seguenti:

  • Imprese e lavoratori autonomi, possono inoltrare tramite pec all’indirizzo
    dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (corredata dal documento d’identità del dichiarante) che avrà efficacia dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro la medesima data (31 ottobre). 
    Quindi, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
    La richiesta sarà da presentare attraverso il portale nazionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • L’accesso al portale avverrà con dispositivi che garantiscano l’identità del richiedente
  • La richiesta potrà essere avanzata anche da soggetti muniti di delega in forma scritta, inclusi i professionisti e le associazioni di categoria

Caratteristiche della patente a crediti

Ciascun soggetto tenuto alla patente può ottenere un massimo di 100 crediti, riconosciuti nel modo seguente.

  • Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.
  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi di 2) fino a 20, utilizzando l’incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti, attribuibili secondo diverse casistiche
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