D.Lgs 135/2024 novità per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Cosa deve fare il Datore di Lavoro?

D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135 in attuazione della Direttiva cancerogeni e mutageni – Direttiva (UE) 2022/43 – Entrata in vigore del provvedimento: 11 ottobre 2024

Novità significative in materia di valutazione del rischio cancerogeno per i Datori di Lavoro.

Il 26 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, attuativo della Direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva Cancerogeni riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Le nuove disposizioni (correttive) contenute nella Dir.2022/431 hanno ricompreso le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

Tale decreto, in vigore dall’11 ottobre 2024, modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo nuove categorie di agenti pericolosi e norme specifiche per la gestione dei rischi.

La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, ampliando la definizione degli agenti pericolosi oltre a quelli cancerogeni e mutageni.

Tra le novità:

  • Introduzione di riferimenti e definizioni
  • Introduzione di valori limite anche per gli agenti cancerogeni e mutageni, specifici obblighi per i datori di lavoro
  • Previsione di nuovi obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione
  • Misure di sorveglianza sanitaria, la conservazione per almeno 5 anni dalla cessazione di ogni attività con esposizione ad agenti nocivi – della documentazione aziendali

Il D.Lgs. 135/2024 modifica ben 22 articoli del Testo Unico sulla Sicurezza. Compare inoltre un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici e vengono sostituiti:

  • Allegato XXXVIII: Sostituzione della tabella dei valori limite di esposizione professionale
  • Allegato XLIII: Aggiornamento dei valori limite per l’esposizione agli agenti pericolosi
  • Allegato XLIII-bis: Inserimento di valori limite biologici obbligatori e nuove procedure di sorveglianza sanitaria per il piombo


Ricordiamo che le nuove indicazioni entrano in vigore dall’11 ottobre 2024.

Modifiche al D.lgs 81/08 con la nuova Direttiva cancerogeni e mutageni

  • Gli artt. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15: ampliano il campo degli articoli 26, 29, 55, 233, 235, 236, 240, 241 del Testo Unico, inserendo l’esposizione a sostante tossiche per la riproduzione umana;
  • L’art. 6: modifica l’articolo 229, comma 1, del Testo Unico, in riferimento a “tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento“;
  • L’art. 7: modifica l’articolo 232 del Testo Unico, inserendo la proposta dell’INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
  • L’art. 9: modifica l’articolo 234, inserendo le lettere b-bis, b-ter, b-quater, modificando la lettera c e inserendo la c-bis e c-ter. Esse riguardano le definizioni di: sostanza tossica per la riproduzione; sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia; sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia; valore limite biologico; sorveglianza sanitaria;
  • L’art. 13: tra le varie modifiche all’articolo 239, viene aggiunta la lettera e-bis (“obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis“; tale allegato va a sostituire l’allegato XXXIX senza cambiarne i contenuti). Viene anche aggiunto il comma 3-bis: “L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze“;
  • L’art. 17: tra le varie modifiche all’articolo 243 del Testo Unico, sostituisce i commi 4, 5 e 6 relativi alle norme sul registro di esposizione dei lavoratori, sulle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
  • L’art. 18: modifica l’articolo 244 del Testo Unico, ampliando l’ambito della disciplina anche alle sostante tossiche per la riproduzione, per quanto riguarda il monitoraggio – da parte dell’INAIL – dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l’inserimento nel registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute;
  • L’art. 19: abroga il comma 1 dell’articolo 245 del Testo Unico;
  • L’art. 21: riguarda le modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII del Testo Unico.

In sintesi, che cosa cambia con il nuovo Decreto cancerogeni e mutageni?

  • L’inserimento delle sostanze reprotossiche tra quelle soggette a controlli e verifiche
  • L’introduzione di nuovi valori limite di esposizione per alcune sostanze già presenti
  • L’obbligo per i datori di lavoro di individuare e valutare i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze reprotossiche
  • L’obbligo di mettere in atto misure per eliminare o ridurre l’esposizione a tali agenti
  • L’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui rischi e sulle misure di protezione
  • L’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
  • L’obbligo di conservare la documentazione relativa all’esposizione dei lavoratori


Sostanze reprotossiche: cosa deve fare il Datore di Lavoro?

Il recepimento della Direttiva UE comporta per i datori di lavoro, nuovi divieti di utilizzo per le sostanze reprotossiche o, per quelle con valore limite e l’impossibilità di produzione in ambienti chiusi.

  • Sarà necessario per molte aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 
  • Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria, sono stati fissati specifici valori limite biologici, indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti.
  • I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell’esposizione al rischio.

Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/CE,  con l’inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

Fonte D.Lgs n. 135/2024

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