Corsi di formazione oltre i 35 partecipanti: interpello n. 2/2024

La risposta del Ministero del Lavoro al quesito mosso dall’Università degli Studi di Napoli in merito al numero di partecipanti ai corsi di formazione, eccedente al numero stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 2011.

L’Università degli Studi di Napoli, nel quesito al Ministero del Lavoro, chiede se “conforme all’Accordo 2011 sulla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un accordo “aziendale” che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo 2011″.

La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello 2/2024

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esclude la possibilità, sottolineando con Interpello n. 2/ 2024 quanto già contenuto negli Accordi per la Formazione del 2011 (lavoratori, dirigenti e preposti) e del 2016 (RSPP).

La Commissione Interpelli, in risposta, ricostruisce i riferimenti normativi:

  • l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al comma 1: definisce i contenuti della “formazione sufficiente” ed adeguata in materia di salute e sicurezza, mentre al comma 2 rimanda agli Accordi per la formazione (risalenti al 2011) la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione. Tali Accordi dovevano essere riformati entro il 30 giugno 2022 (come previsto dal Decreto Fiscale 2021)
    • punto 2 regola la “Organizzazione della formazione”, e dispone che: Allegato A dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per i lavoratori: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
    • punto 4 individua i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
    • punto 5 regola la “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”,
    • punto 5-bis, prevede che “e modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
  • Accordo Formazione RSPP del 7 luglio 2016
    • al punto 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che in tutti i corsi di formazione in materia di  salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
    • Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”.

Scopri i nostri corsi di formazione

Organizziamo corsi di formazione per le figure professionali legate alla sicurezza e per i lavoratori che utilizzano attrezzature e/o operano in presenza di rischi specifici.

Calendario corsi
in aula

Catalogo corsi in modalità e-learning

Ti piacciono i nostri contenuti?

Non perderti nessuna novità con la newsletter SGI | Sistemi Gestione Integrata

Appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti normativi e adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione e privacy. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati, conoscere le nostre attività formative ed eventi e condividere le informazioni con i collaboratori.

Iscriviti alla newsletter SGI - sicurezza sul lavoro